Regolamento per i visitatori
Fruire la riserva in modo attento e responsabile è un segno di rispetto verso il luogo che ci ospita e verso noi stessi. Seguire le regole previste dal regolamento dell’area protetta è di fondamentale importanza per evitare inutili disturbi alla fauna e alla flora del sito mentre, attenersi alle regole del decalogo di fruizione vi permetterà di evitare inutili incidenti a voi stessi e a chi vi accompagna. Prima di iniziare la vostra visita alla scoperta degli aspetti naturalistici del sito, leggete attentamente la sezione dedicata a questo argomento.
Tratto dal Decreto di Istituzione n. 807/44 del 28 dicembre 2000, con il quale è stata istituita la R.N.O. Saline di Priolo:
Art. 2
Divieti
2.1 Ferma restando l’osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell’aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando, altresì, i divieti di cui all’art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a) realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l’apertura di nuove strade o piste, nonché le modifiche planoaltimetriche tipologiche e formali di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete. La realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti può essere autorizzata dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale con l’obbligo della rimessa in pristino.
La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione, può essere prevista nel piano di sistemazione;
b) la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes. E’ ammessa deroga unicamente a favore dell’ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla osta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
c) danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
d) aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio di abitazioni esistenti in zona A, previo nulla osta dell’ente gestore;
e) esercitare qualsiasi attività industriale;
f) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti, nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
g) eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. La realizzazione di scavi ed opere sotterranee è sottoposta a parere dell’ente gestore per verificare l’integrità degli ambienti sottostanti;
h) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell’ente gestore;
i) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;
l) esercitare la caccia e l’uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli;
m) distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell’ente gestore;
n) alterare l’equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l’introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone.
L’eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
o) impiantare serre;
p) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
q) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
r) allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;
s) praticare il campeggio o il bivacco;
t) accendere fuochi all’aperto;
u) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche e sportive non autorizzate dall’ente gestore;
v) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
z) esercitare attività sportive che compromettano l’integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
aa) usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;
bb) trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. E’ fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell’autorità di P.S.;
cc) attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di difesa antincendio, previamente autorizzati dall’ente gestore;
dd) praticare qualsiasi forma di pesca, acquacoltura nonché interventi per l’incremento delle risorse ittiche.
2.2 Le deroghe concesse dall’ente gestore ai sensi del presente articolo dovono essere specifiche, nominative e a termine.